L'Unione europea è scesa in campo contro i "falsi" nel settore agroalimentare: secondo il diritto europeo, l'uso di segni figurativi, anche paesaggistici, che fanno riferimento all'origine di un prodotto alimentare Dop possono costituire un'illegale evocazione del marchio.

La Corte di giustizia è infatti intervenuta sul ricorso presentato dai produttori del Queso Manchego Dop contro una società spagnola che commercializza formaggi non Dop utilizzando etichette che raffigurano un cavaliere somigliante a Don Chisciotte della Mancia su un cavallo e paesaggi con mulini a vento e pecore, disegni e simboli molto simili al marchio della Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, che ha l'incarico di gestire e proteggere la Dop in questione.

«Grazie a questa storica sentenza della Corte di Giustizia europea a tutela della DOP spagnola Queso Manchego sarà guerra aperta nei Tribunali europei contro le evocazioni, numerose e consistenti, i copioni e i volgari cloni del Grana Padano DOP», dichiara Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano. Secondo i vertici del Consorzio Tutela Grana Padano, con la decisione pubblicata il 2 maggio, la Corte ha sancito importanti principi in tema di evocazione di una DOP, il principale espediente usato nei nomi dei similari, facendo chiarezza sui richiami geografici ed introducendo il concetto di consumatore europeo. Infatti, l’evocazione può essere ravvisata anche in caso di uso di segni figurativi, idonei a richiamare nella mente del consumatore il prodotto DOP, senza quindi che sia necessaria una somiglianza fra la denominazione del prodotto generico e quello DOP. Inoltre, è ravvisabile anche nel caso in cui l’utilizzo di tratti o riferimenti geografici a cui è associata una denominazione di origine sia posto in essere da un produttore stabilito in quella regione per prodotti, similari o comparabili, a quelli protetti dalla denominazione di origine.

Infine, per i giudici dell’Unione per «consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’evocazione», deve intendersi un consumatore europeo, quindi un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.

«Si tratta di un ulteriore, importante ed efficace, passo verso la concreta individuazione e definizione del concetto di ‘evocazione’ di una DOP/IGP, concetto che, come già in altre pronunce precedenti, la Corte ha riconosciuto essere potenzialmente molto ampio – aggiunge Stefano Berni. Accogliamo quindi con grande soddisfazione l’autorevole orientamento espresso dalla Corte di Giustizia che, ampliando decisamente il concetto di evocazione di una DOP, garantisce conseguentemente alle denominazioni di origine una maggiore e più effettiva tutela, che consentirà di contrastare in maniera più effettiva ed efficace le tante evocazioni alle quali il Grana Padano è esposto da parte di molti formaggi ad esso similari, sia italiani che esteri».

«Con un prodotto alimentare su quattro in vendita sugli scaffali nazionali che richiama spesso a sproposito l’italianità, la sentenza della Corte Ue sulla tutela dei prodotti a denominazione di origine (Dop) rappresenta un precedente storico anche per la tutela del vero Made in Italy a tavola». È quanto afferma la Coldiretti nel commentare il pronunciamento dei giudici europei.