Liberalizzazione degli impianti di panificazione, vendita dei farmaci da banco negli esercizi commerciali, soppressione delle commissioni PE ed agenti: sono questi alcuni degli ulteriori interventi disposti dal Consiglio dei Ministri con l'approvazione del decreto legge n. 223, pubblicato sulla G.U. n. 153, del 4 luglio.

In particolare, l’art. 4 del provvedimento sopprime la legge n. 1002/56, che assoggettava l’impianto di nuovi panifici ad autorizzazione rilasciata dalle Camere di commercio, sulla base di previa valutazione inerente l’opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti ed al volume della produzione: ora l’avvio di un panificio, così come il trasferimento di sede e la trasformazione (potenziamento della produttività) sono soggetti a semplice DIA, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/90, sulla base dell’autorizzazione ASL attinente la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e le emissioni in atmosfera, nonché del titolo abilitativo edilizio e dell’agibilità dei locali.

Per ciò che concerne la vendita dei “farmaci da banco” o “di automedicazione”, l’art. 5 stabilisce che gli esercizi commerciali di ogni dimensione (dal vicinato alla grande struttura) potranno commercializzare detti prodotti, nonché tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica, in un apposito reparto e con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati ed iscritti all’ordine.

L’art. 11, infine, sopprime le commissioni per i pubblici esercizi istituite dalla legge n. 287/91, in realtà già ampiamente depotenziate in quanto soppresse da numerosi Comuni, non previste da quasi tutte le leggi regionali che disciplinano il settore (ad eccezione della Lombardia), esautorate in parte da pareri del MAP. Soppresse, altresì, le commissioni per l'iscrizione e la tenuta del ruolo, nonché per i ricorsi, previste dalle leggi n. 39/89 e 204/84, rispettivamente per i mediatori e gli agenti e rappresentanti di commercio.