Sul supplemento alla G.U. dell’11 agosto 2006 è stato pubblicato il testo della conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (detto comunemente “decreto Bersani”).

Il testo del provvedimento, entrato in vigore il 12 agosto, ha subito varie modifiche in sede di Commissione Bilancio del Senato per l’accoglimento di una serie di emendamenti. In particolare all’art. 3, che tratta delle “regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale”, nel comma 1, le parole “le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande” sono state sostituite dalle seguenti: “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande”.

In questo modo è stato specificato, diminuendo la portata del provvedimento, che la nuova normativa non si applica ai settori delle rivendite di giornali e riviste, alla distribuzione di carburanti e alla vendita dei generi di monopolio, ma soltanto ai comparti del commercio all’ingrosso e del commercio al dettaglio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, oltre naturalmente al comparto della somministrazione di alimenti e bevande (per il quale l’estensione dei criteri di tutela di concorrenza stabiliti dalla nuova legge non sarà di facile attuazione, senza una profonda revisione della normativa specifica).

In questa fase è comunque utile esaminare quali norme entrano immediatamente in vigore e quali invece devono essere recepite entro il 1° gennaio 2007 da Regioni, Province e Comuni per diventare esecutive.
In linea generale diventano immediatamente esecutive quelle norme che sono attualmente contenute nella normativa statale, quali la lettera a) e la nuova lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 3.

La lettera a) tratta dell’iscrizione “a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e bevande”.
In realtà l’abolizione dell’iscrizione al Rec (Registro esercenti il commercio) è avvenuta già con il decreto n.114/1998, per cui la norma si applica soltanto al settore della somministrazione degli alimenti e bevande e interessa le Regioni (e sono la maggioranza) che non hanno ancora legiferato in materia: si ricorda infatti che soltanto Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Marche hanno già soppresso tali registri. Per le altre Regioni che non hanno ancora provveduto a fornirsi di una normativa specifica i requisiti ai quali fare riferimento sono quelli previsti dalla legge n. 287/1991:
- diploma di scuola alberghiera;
- attestato di un corso specifico rilasciato dalla Regione;
- attestato di esame svolto presso le Camere di commercio;
- attestato di iscrizione al soppresso Rec per il settore della somministrazione.

L’altra norma che entra immediatamente in vigore è quella aggiunta con un emendamento alla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, col quale si sopprime l’ottenimento “di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”. In sostanza la norma consente di consumare i prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell’esercizio di vicinato (di norma con superficie inferiore ai 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e inferiore ai 250 mq negli altri comuni, salvo diversa dimensione stabilita da alcune Regioni). Resta comunque escluso il servizio di somministrazione svolto da personale dell’esercizio.